Le cooperative sociali in Italia rappresentano delle organizzazioni fondamentali per assicurare l’erogazione di servizi sociali indispensabili, in grado di impattare sul territorio e sulle comunità, grazie ad attività di assistenza e di reinserimento socio-lavorativo. In questo articolo, in particolare, approfondiremo la differenza tra cooperative sociali tipo A e tipo B, in termini di regolamento normativo a cui fanno riferimento e aree di intervento correlate, con l’obiettivo di comprendere al meglio il panorama del terzo settore italiano.
Il quadro normativo di riferimento
Le cooperative sociali in Italia sono regolamentate dalla legge 381/91 pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore a partire dal 18 dicembre 1991.
Questa normativa definisce in prima battuta lo scopo delle cooperative sociali, ovvero: “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.
Dopodiché individua con quali modalità questi scopi possono essere perseguiti e, quindi, qual è la differenza tra cooperative sociali tipo A e tipo B. Vediamola insieme.
La differenza tra cooperative sociali tipo A e tipo B
Com’è possibile, quindi, così come normato dalla legge 381/91, permettere alle cooperative sociali di raggiungere gli obiettivi per cui nascono? Grazie alla loro distinzione per aree di intervento e, di conseguenza, attività. Infatti:
- Cooperative sociali di tipo A: provvedono all’erogazione di servizi socio-sanitari e educativi;
- Cooperative sociali di tipo B: svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
C’è poi una terza categoria, ovvero le cosiddette cooperative sociali di tipo misto, realtà senza scopo di lucro che portano avanti sia attività del tipo A, quindi socio-sanitarie e educative, sia quelle del tipo B, ovvero orientate all’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Andiamo nel dettaglio, per comprendere al meglio di cosa si occupano le cooperative sociali di tipo A e di tipo B per impattare in modo positivo sulle persone, le comunità e il territorio.
Cooperative sociali di tipo A: ambiti di intervento
Abbiamo anticipato che le cooperative sociali di tipo A si occupano in prevalenza di servizi socio-sanitari e educativi. Ma quali attività, nello specifico, rientrano nel loro campo d’azione? Ecco qualche esempio.
- Assistenza domiciliare per anziani e disabili
- Gestione di asili nido e servizi per l’infanzia
- Centri diurni per persone con disagio psichico
- Strutture residenziali per anziani
- Servizi educativi e formativi
- Centri di aggregazione giovanile
Queste organizzazioni senza scopo di lucro impiegano professionisti qualificati come educatori, assistenti sociali, psicologi, operatori socio-sanitari e altri specialisti del settore. Il loro obiettivo principale è supportare la comunità con servizi necessari alle persone, per garantire assistenza, formazione e inclusione.
Il campo d’azione delle cooperative sociali di tipo B
Le cooperative sociali di tipo B hanno di per sé un ambito di intervento più specifico e orientato al supporto di una categoria di persone che si trova a fronteggiare una situazione di svantaggio. Per comprendere meglio chi rientra in questa definizione, torniamo, ancora una volta, al quadro normativo di riferimento.
Infatti è la stessa normativa 381/91 all’articolo 4, a considerare come persone svantaggiate:
- invalidi fisici, psichici e sensoriali
- ex degenti di istituti psichiatrici
- soggetti in trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti e alcolisti
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Le cooperative sociali di tipo B possono operare in qualsiasi settore produttivo o di servizi, come la manutenzione del verde pubblico, le pulizie industriali e civili, i servizi di raccolta differenziata, le attività agricole, i servizi di ristorazione o le attività artigianali.
Inoltre, la differenza tra cooperative sociali di tipo A e tipo B sta anche nel fatto che queste ultime hanno l’obbligo di avere tra i propri lavoratori (soci e non) persone svantaggiate per almeno il 30% del numero dei normodotati. Ovvero ogni 3 lavoratori normodotati, la cooperativa sociale deve avere anche un lavoratore svantaggiato.
Ricapitolando, in breve, le cooperative sociali di tipo A si occupano di servizi socio-sanitari e educativi, impiegando personale qualificato e professionisti di diversi settori. Possono, inoltre, accedere a convenzioni specifiche con gli enti pubblici.